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 sentenza cassazione 149/2007
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lukys72
Advanced Member

Città: Roma


735 Messaggi


Inserito il - 21/01/2007 : 14:39:51  Mostra Profilo
voelvo avere una vostra parola su questa notizia della quale vi riporto il link di repubblica.
se pure non dovesse essere la sede giusta (e di questo chiedo scusa anticipatamente) sicuramente tutti ci facciamo un po di cultura.
htt*://[www].repubblica.it/2006/10/sezioni/cronaca/cassazione-3/lecito-scaricare-file/lecito-scaricare-file.html
htt*://[www].italiatv.it/storacetv/comunicati/vedi.php?id=20956
non so se il ink sono arrivati...fatemi sapere.
ciao a tutti.

Modificato da - pedrus in Data 21/01/2007 15:07:30

pedrus
Moderatore


Città: Taranto - Pavia


952 Messaggi

Inserito il - 21/01/2007 : 15:12:06  Mostra Profilo
Citazione:
Messaggio inserito da lukys72

sicuramente tutti ci facciamo un po di cultura.



Per quanto mi riguarda gli articoli di giornali (includo anche testate on line, televisioni, radio, ecc.) più che cultura forniscono confusione, e in questo caso specifico, confusione ne stanno facendo davvero parecchia, almeno a mio avviso. Ora sono un po' di fretta, se mi è possibile risponderò in serata con calma, altrimenti nel prossimo fine settimana, da domani dovrei mancare per qualche giorno.
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lukys72
Advanced Member

Città: Roma


735 Messaggi

Inserito il - 21/01/2007 : 15:14:16  Mostra Profilo
per carità condivido la confusione che generano tutti i giornali perchè cmq dietro ci sono notevoli interessi politici ed economici ma qui si tratta di una sentenza ufficiale della corte di cassazione..credo che un po di ufficialità ci sia.
grazie cmq a tutti.
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pedrus
Moderatore


Città: Taranto - Pavia


952 Messaggi

Inserito il - 21/01/2007 : 15:21:07  Mostra Profilo
L'ufficialità è piena. La confusione deriva dal fatto che, come al solito, la Cassazione si esprime in merito ad un ben determinato fatto, circostanziato (temporalmente e geograficamente), e gli organi di informazione non si preoccupano di spiegare la faccenda nella sua interezza, nella sua specificità, con tutte le sue implicazioni. Ci si limita a dire "NON E' REATO", quando, buona parte delle persone non sa cosa realmente sia un reato. Comunque, come detto, cercherò di rispondere come si deve appena possibile.
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lukys72
Advanced Member

Città: Roma


735 Messaggi

Inserito il - 21/01/2007 : 15:25:23  Mostra Profilo
e proprio questo deve fare la corte di cassazione dire se una situazione portata di fronte a lei è da confermare come reato oppure no e questo ha valenza su tutto il territorio nazionale, nessuno escluso e la legge e i tribunali futuri si devono pronunciare di conseguenza...!
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pedrus
Moderatore


Città: Taranto - Pavia


952 Messaggi

Inserito il - 21/01/2007 : 15:36:06  Mostra Profilo
La Cassazione valuta un singolo caso specifico, non valuta la legge (quello lo fa la Corte Costituzionale), quindi la sentenza della Cassazione si applica al singolo caso. Tutti gli altri casi, in tutto il territorio nazionale, saranno giudicati indipendentemente, perchè tutti gli altri casi, sono, appunto, casi a se stanti, non identici al caso preso in esame dalla Cassazione, e come tali sono suscettibili di giudizi differenti. La Cassazione sicuramente contribuisce alla formazione della giurisprudenza, permettendo ai Tribunali, in casi simili a quello, un orientamento più uniforme e coerente, ma non detta legge sui casi che non le vengono portati d'avanti. Ripeto, fornisce solo un orientamento e, purtroppo, a volte, neanche quello. Basti pensare alle continue controversie derivanti dalle diverse interpretazioni dei termini "SCOPO DI LUCRO" e "PROFITTO".

P.S. Il fatto che un'azione (od omissione) non sia un reato, non vuol dire che non sia un illecito (oltre ai reati vi sono gli illeciti amministrativi).
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michal
Moderatore


Città: Conversano


2403 Messaggi

Inserito il - 21/01/2007 : 21:02:03  Mostra Profilo
non credo che questa sentenza modifichi quanto previsto dalla legge infatti se si legge attentamente l'articolo la spiegazione c'è:
Una sentenza che fa discutere, anche se si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore. La cosiddetta legge Urbani rende invece lo scaricamento di file protetti da copyright un diritto amministrativo e la loro condivisione un reato penale.

htt*://it.wikipedia.org/wiki/Legge_italiana_sul_peer-to-peer
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Shant
Advanced Member



880 Messaggi

Inserito il - 05/02/2007 : 20:33:58  Mostra Profilo
Ragazzi la sentenza della cassazione che ha portato a questo caos si riferisce a una causa iniziata prima del 2004 quando la legge recitava che era illegale se il download era a fine di lucro. Nel 2004 la legge o il comma a "fine di lucro" è stato sostituito con portare profitto che vuol dire portare vantaggi cioè non solo nel lato economico vendendo quello che si scarica, ma anche scaricando diciamo così per uso personale che porta comunque a non comperare i cd o le singole canzoni. Quindi il p2p di file coperti da copyright è illegale. Poi potremo fare giorno discutendo perchè c'è tutta questa pirateria in Italia e le varie soluzioni alternative.
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michal
Moderatore


Città: Conversano


2403 Messaggi

Inserito il - 06/02/2007 : 13:24:31  Mostra Profilo
Per chi avesse ancora qualche dubbio sulla illegalità del "file sharing" consiglio di leggere questo articolo:
htt*://[www].ifgonline.it/pub/144/show.jsp?id=2186&iso=1&is=144
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Shant
Advanced Member



880 Messaggi

Inserito il - 07/02/2007 : 19:56:00  Mostra Profilo
Ragazzi mi è venuto un dubbio. Secondo voi è reato scaricarsi col p2p un film che è stato gia trasmesso e ritrasmesso sui vari canali analogici? Anche perchè un film quando viene trasmesso in chiaro può essere benissimo registrato su nastro o su un supporto ottico, quindi se si scarica un qualcosa che è già passato in chiaro è come se i diritti non fossero più validi. Ovviamente scaricarselo non per fini di lucro.
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